L’indennità di accompagnamento non spetta automaticamente con il riconoscimento di uno stato di grave invalidità

Il fatto che una persona sia invalida al 100% è requisito necessario, ma non sufficiente ai fini dell’attribuzione del sussidio dell’accompagnamento. La rubrica dell’avvocato Laura Vincenzi.

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L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda dall’INPS, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche. Tuttavia tale sussidio non viene concesso automaticamente con il riconoscimento dell’invalidità civile grave. Vi sono casi in cui, sebbene l’accertamento sanitario dell’INPS si sia concluso con il riconoscimento alla persona dell’invalidità grave 100% di cui alla Legge n. 104/1992, con conseguente erogazione della relativa pensione/assegno sociale, tuttavia venga negata l’indennità di accompagnamento e i conseguenti benefici economici. Il requisito fondamentale per ottenere l’indennità di accompagnamento è infatti l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza l’assistenza continua di terze persone. Il fatto che una persona sia invalida al 100% è requisito necessario, ma non sufficiente ai fini dell’attribuzione del sussidio dell’accompagnamento; la commissione medica dell’INPS per l’accertamento dell’indennità di accompagnamento valuterà nello specifico altresì l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore e la necessità di una assistenza continuativa. Per ottenere tale indennità deve essere depositata apposita domanda all’INPS in virtù del certificato medico introduttivo rilasciato da medico di famiglia. L’indennità di accompagnamento viene sospesa in caso di ricovero in una casa di cura se le spese sono a carico dello Stato e dunque gratuite per il paziente. Avverso il verbale sanitario dell’INPS che nega l’accompagnamento è possibile, entro sei mesi dalla notifica del verbale, presentare ricorso al Tribunale, affinché venga accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni fisiche del paziente tali da giustificare al contrario l’erogazione dell’indennità in questione.