La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale che non implica l’accettazione dell’eredità

La presentazione della dichiarazione di successione non determina l’accettazione all’eredità. Si tratta di un adempimento fiscale che viene richiesto alla morte di un soggetto al fine di calcolare e pagare eventuali imposte previste sul patrimonio ereditario.

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La presentazione della dichiarazione di successione non determina l’accettazione all’eredità. Si tratta di un adempimento fiscale che viene richiesto alla morte di un soggetto al fine di calcolare e pagare eventuali imposte previste sul patrimonio ereditario. La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro un anno dalla morte del soggetto dai chiamati all’eredità, anche da uno solo di essi. L’accettazione all’eredità o la rinuncia possono invece essere fatte in un momento successivo entro dieci anni dal decesso. In particolare la rinuncia all’eredità ha effetti retroattivi e comporta l’immediata decadenza dal diritto di accettare l’eredità, ovvero chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità. Conseguentemente colui che ha presentato la dichiarazione di successione, ma non ha poi accettato l’eredità poiché vi ha successivamente rinunciato non risponde delle obbligazioni riferibili al de cuius, quali ad esempio obbligazioni tributarie. Ai sensi dell’art. 519 c.c. la rinuncia all’eredità deve essere fatta con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni. L’accettazione all’eredità può essere invece espressa, se risulta da una apposita dichiarazione o dall’assunzione del titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata, oppure tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non come erede. Sino a quando l’eredità non è accettata, i successibili mantengono la qualità di chiamati e non possono essere giuridicamente considerati eredi.

avvocato Laura Vincenzi