Divorzio: il Tfr del coniuge divorziato

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Il Trattamento di Fine rapporto è un importo spettante al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Solitamente viene chiamato anche liquidazione. La legge sul divorzio prevede che una quota della liquidazione percepita dal coniuge divorziato vada all’ex coniuge. Ad esempio la liquidazione del marito va anche all’ex moglie e viceversa. Tale quota rappresenta il 40% della somma riferita al periodo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Pertanto più lungo è stato il matrimonio più consistente sarà la somma spettante all’ex coniuge per tale titolo. Per poter vantare tale diritto devono però sussistere due condizioni: l’ex coniuge, percettore del Trattamento di Fine Rapporto, dev’essere tenuto e versare un assegno divorziale con cadenza periodica all’altro coniuge in forza del divorzio e l’altro coniuge non dev’essersi risposato. Riprendendo l’esempio sopra riportato l’ex marito deve versare regolarmente l’assegno all’ex moglie e questa non deve essersi risposata. Se in sede di divorzio al coniuge non è stato riconosciuto il diritto all’assegno o lo ha ricevuto in un’unica soluzione, in futuro avrà non diritto alla quota della liquidazione dell’ex marito o dell’ex moglie. Dal punto di vista temporale, la liquidazione può ovviamente maturare prima o dopo la pronuncia della sentenza di divorzio che regola i reciproci rapporti economico /patrimoniali tra gli ex coniugi. Se il Trattamento di Fine Rapporto è maturato prima, ovviamente il diritto alla quota viene dichiarato dalla sentenza stessa di divorzio: il Tribunale ha infatti tutti gli elementi per valutare le sostanze dell’uno e dell’altro coniuge. Se la liquidazione viene a maturazione dopo la sentenza di divorzio, il coniuge interessato alla quota dovrà avanzare un’apposita istanza al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto, ciò mediante il procedimento per modifica delle condizioni di divorzio.