La mediazione civile: cos’è e come funziona

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La mediazione civile, entrata in vigore già dal marzo del 2011 con l’obiettivo di ridurre il relativo contenzioso giudiziario, è uno strumento per tentare una risoluzione delle controversie civili e commerciali al di fuori delle aule del Tribunale. Consiste nell’attività professionale svolta da un terzo imparziale, il mediatore appunto, volta alla ricerca di un accordo fra due o più parti per la definizione amichevole di una vertenza. Sono stati istituiti degli Organismi di Mediazione, accreditati dal Ministero della Giustizia, presso i quali le parti, assistite dai rispettivi avvocati, si incontrano per trovare una risoluzione bonaria grazie al tramite di un mediatore professionista, il quale cerca di comporre i rispettivi interessi. La mediazione in campo civile può essere obbligatoria o facoltativa. Il legislatore ha infatti previsto per alcune materie la mediazione quale condizione di procedibilità, ovvero dev’essere tassativamente tentata prima di poter intraprendere la via giudiziaria. La mediazione è obbligatoria in tema di diritti reali (come proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari); di divisione e successioni ereditarie; di patti di famiglia; di locazione e comodato; di affitto di aziende; di risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria; di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; di contratti assicurativi, bancari e finanziari; di condominio. La mediazione è altresì obbligatoria quando è demandata da un Giudice o quando è prevista da clausole contrattuali o statutarie. In ogni caso per tutte le controversie relative a diritti disponibili è possibile ricorrere alla mediazione prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria. La procedura è rapida, all’incirca tre mesi, e nel caso in cui tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo sottoscritto dalle parti e dai loro legali costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. La mediazione poi ha costi più contenuti rispetto a una causa civile, predeterminati da appositi tariffari. In caso di esito negativo della mediazione è comunque possibile ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

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