I genitori possono dare entrambi i cognomi al figlio appena nato

Dalla rubrica L’Avvocato risponde.

0
3054

In Italia non esiste una norma specifica che regolamenti la possibilità di dare il cognome di entrambi i genitori al figlio appena nato o adottato.  Tuttavia la sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 ha rappresentato un punto di novità e di svolta sul tema. La Corte Costituzionale ha dichiarato infatti l’incostituzionalità delle norme sulla disciplina del cognome, dove non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Grazie a questa sentenza oggi, se i genitori sono d’accordo, possono agevolmente dare entrambi i loro cognomi al figlio appena nato. Tale scelta dev’essere fatta al momento della registrazione della nascita del figlio con la dichiarazione dell’intenzione di entrambi i genitori di dare il doppio cognome al figlio. Non è necessario un atto scritto, è sufficiente la manifestazione orale. L’iscrizione anagrafica del bambino può essere effettuata entro tre giorni presso l’Ospedale dove è avvenuto il parto, oppure, in caso di ritardo o quando non si è ancora deciso il nome, entro dieci giorni presso l’Ufficio di Stato Civile del comune dove è avvenuta la nascita o in quello di residenza dei genitori. Il cognome della madre seguirà quello del padre. Questa possibilità vale sia per le coppie coniugate sia per quelle di fatto e anche in caso di adozione. E’ inoltre applicabile anche alle nascite avvenute all’estero di figli di cittadini entrambi italiani. Il figlio quando dovrà firmare, dovrà riportare entrambi i cognomi, prima quello del padre, poi quello della madre. Ancora oggi non è possibile dare al figlio il cognome della sola madre, a eccezione del caso in cui la madre non sappia chi è il padre biologico del bambino. La pronuncia della Consulta consente infatti solo di attribuire il doppio cognome e sempre che vi sia il consenso di entrambi i genitori.

Avvocato Laura Vincenzi