Il coniuge separato che decide di trasferire la propria residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde il diritto ad avere in affidamento i figli minori o a esserne il genitore collocatario. Lo stabilimento della propria residenza e dello svolgimento della propria attività lavorativa sono libere scelte dell’individuo, frutto di diritti fondamentali garantiti a livello costituzionale. Pertanto, il coniuge che si trasferisce non perde per questo motivo i diritti nei confronti dei figli. Sarà onere del Giudice valutare nei singoli casi concreti, se ovviamente non è in discussione la capacità genitoriale di mamma e papà, se sia più giusto e idoneo nell’interesse dei figli minori il collocamento presso l’uno o l’altro genitore; anche se ciò inevitabilmente inciderà nei rapporti quotidiani con il genitore non collocatario. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9633/2015 si è espressa proprio in questo senso, riconoscendo il diritto dell’ex moglie a trasferirsi lontano dall’ex marito anche con i figli piccoli, essendo tale cambiamento necessario per motivi di lavoro. I giudici hanno ritenuto nel contempo che la figura materna ha una valenza affettiva insostituibile per il corretto sviluppo psichico e fisico dei figli, tale da acconsentire, se necessario e nonostante il rapporto quotidiano dei figli con il padre e con l’ambiente dove sono cresciuti e hanno stretto i primi legami con parenti e amici, allo spostamento della residenza dei bambini unitamente alla madre.