Se si è vittima di un incidente stradale è importante sapere entro quale termine è possibile chiedere il risarcimento dei danni patiti, affinché la prescrizione non mandi tutto in fumo. La prescrizione è infatti un istituto giuridico che prevede che se un diritto non viene esercitato in un certo periodo di tempo, si estingue. In ambito civile il termine ordinario di prescrizione è fissato in dieci anni, ma ci sono tuttavia dei diritti per i quali la legge prevede un termine più breve come il diritto al risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali è uno di questi. L’art. 2947 del Codice Civile sancisce infatti che “per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, il diritto si prescriva in due anni”. Ci sono dunque due anni di tempo per esercitare tale diritto. Se però è stato commesso un reato, ad esempio “quello di lesioni gravi” o di “lesioni gravissime”, il termine di prescrizione si allunga a di cinque anni. La Cassazione ha stabilito che non è necessario che vi sia in corso un procedimento penale: è sufficiente che in sede civile il Giudice verifichi la sussistenza di un fatto qualificabile come reato. Il danno di cui si chiede il risarcimento deve ovviamente essere una conseguenza del reato stesso. La prescrizione viene interrotta con l’atto con il quale si inizia il giudizio o dalla domanda proposta nel corso del giudizio. E’ inoltre interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. L’interruzione della prescrizione fa sì che inizi a decorrere un nuovo termine entro il quale lo stesso diritto può essere esercitato, non tenendo conto del tempo già trascorso.