L’adulterio può incidere nell’assegnazione della casa coniugale?

La rubrica L’avvocato risponde… di Laura Vincenzi

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L’infedeltà coniugale può comportare a carico del coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà l’addebito della separazione. L’addebito non viene dichiarato d’ufficio dal Giudice bensì dev’essere richiesto dal coniuge che attribuisce al comportamento infedele dell’altro la causa della rottura del matrimonio. Il Giudice dichiarerà nella sentenza, con la quale viene pronunciata la separazione giudiziale, che la fine dell’unione è stata causata da uno dei coniugi con un comportamento, nel caso che ci occupa l’adulterio, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale. Il coniuge al quale è imputato l’addebito perderà il diritto all’assegno di mantenimento, perderà i diritti successori verso l’altro coniuge e sarà condannato alle spese legali del giudizio. Tuttavia l’addebito non comporta il venir meno del dell’assegnazione della casa coniugale. Nell’assegnazione della casa coniugale è infatti preminente l’interesse dei figli, affinché possano conservare il medesimo ambiente in cui si trovavano prima della separazione. La casa è assegnata al coniuge presso il quale i figli, sebbene di prassi affidati congiuntamente a entrambi i genitori, mantengono la propria residenza abituale. Nella maggior parte dei casi il genitore collocatario è la madre. Conseguentemente nel caso in cui l’adulterio sia imputabile alla moglie, se la medesima in sede di separazione farà richiesta di assegnazione della casa coniugale, ciò non rileverà ai fini dell’assegnazione della casa coniugale. La casa coniugale potrà esserle assegnata, in quanto genitore collocatario della prole.

avvocato Laura Vincenzi