La donazione è un vero e proprio contratto, disciplinato dall’art. 769 del codice civile, con il quale una parte per spirito di liberalità arricchisce un’altra parte, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. E’ evidente la volontà del donante di arricchire l’altra parte senza corrispettivo, ma è pure indispensabile l’accettazione del beneficiario. Di norma la donazione ha carattere reale, viene ad esempio trasmessa la proprietà di una somma di denaro, di titoli o di beni immobili; può, come sopra esposto, configurarsi anche nell’assunzione di una obbligazione di dare. Elementi essenziali del contratto sono lo spirito di liberalità, quale causa del contratto e l’arricchimento, ovvero l’incremento del patrimonio del donatario. Per la donazione è richiesta la forma dell’atto pubblico. L’atto va fatto dunque avanti al notaio alla presenza di due testimoni (sono esclusi i coniugi, i parenti o affini e le persone in qualche modo interessate all’atto). Per l’ipotesi di donazione di beni mobili è necessario indicare il loro valore. Non possono donare i minori, gli interdetti, gli inabilitati, le persone soggette ad amministrazione di sostegno, se sono state private della capacità di disporre dei propri beni, perché per donare è necessario avere piena capacità di agire. Possono donare anche le persone giuridiche, pubbliche e private. I minori e gli interdetti possono accettare una donazione solo tramite i genitori o i loro legali rappresentanti che, a loro volta, devono essere autorizzati dal giudice tutelare. Oggetto della donazione non può essere un bene futuro. La donazione poi non può sciogliersi se non per le cause ammesse dalle legge: per ingratitudine del donatario e per sopravvenienza di figli. In tali ipotesi il donante può proporre domanda di revoca senza che occorra il benestare del donatario, né alcuna sua dichiarazione. Non da ultimo la promessa di donazione è nulla, in quanto non è ammesso il contratto preliminare nella donazione.