Lanterne cinesi vietate

Rientrano nel divieto di utilizzare fuochi d’artificio anche le cosiddette “lanterne cinesi”, particolarmente insidiose perché sospinte dal vento possono finire, ancora accese, in luoghi distanti da dove sono state lanciate, con effetti incontrollabili come dimostrano vari incendi in tutti Italia, specie in zone rurali.

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Dal 1° gennaio scorso il Regolamento di Polizia Urbana ha reso permanente, 365 giorni l’anno, il divieto di utilizzare fuochi d’artificio. 

All’origine di tale decisione vi sono varie motivazioni, rafforzate da dati statistici: innanzitutto la sicurezza delle persone (216 feriti in tutt’Italia il Capodanno 2019, dato in crescita rispetto agli ultimi anni), ma anche la tutela e il rispetto per gli animali, sia quelli d’affezione sia in generale, e il rispetto dell’ambiente, visto che esplosioni e combustioni producono fumi e gas inquinanti per l’atmosfera, oltre a residui solidi che sporcano il suolo. 

E’ dunque vietato, per chi non ha la licenza prevista dalle norme di Pubblica Sicurezza, «accendere fuochi d’artificio o fare esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa».

Va precisato che rientrano nel divieto anche le cosiddette “lanterne cinesi”, particolarmente insidiose perché sospinte dal vento possono finire, ancora accese, in luoghi distanti da dove sono state lanciate, con effetti incontrollabili come dimostrano vari incendi in tutti Italia, specie in zone rurali.

Inoltre è vietato «effettuare o far effettuare, in qualsiasi luogo pubblico o di uso pubblico, lo scoppio di ogni tipo di fuoco o gioco pirotecnico di libera vendita».

Allo stesso modo, è proibito «lanciare gli artifici verso luoghi pubblici o di uso pubblico » da « aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili».

Nel tutelare gli animali domestici, l’articolo prevede anche doveri verso i loro proprietari: in particolare, «devono vigilare e attivarsi» affinché l’eventuale disagio che gli scoppi determinassero negli animali « non causi danni alle persone e agli animali medesimi».

In base alla tipologia delle violazioni, per i responsabili sono previste multe da 50 a 300 euro, oltre a sanzioni accessorie come la cessazione dell’attività e il ripristino dello stato dei luoghi. 

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