E’ possibile anche dopo il divorzio la modifica dell’assegnazione della casa? La parola all’avvocato

La casa andrà assegnata al coniuge con cui il figlio non è in conflitto e con il quale ha scelto di andare a convivere. Se poi nel corso del tempo dovesse intervenire un cambiamento il provvedimento in questione è suscettibile di modifica anche a distanza di tempo dall’emissione della sentenza di divorzio. La rubrica dell’avvocato Laura Vincenzi.

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In sede di separazione dei coniugi e di divorzio il Giudice nel decidere a quale dei coniugi assegnare la casa familiare tiene conto dell’interesse primario dei figli. Dev’essere infatti tutelato l’interesse della prole e restare nel contesto domestico in cui è nata ed è stata cresciuta. L’art. 337 octies del codice prevede nel contempo che i figli che hanno compiuto i dodici anni di età debbano essere sentiti dal Giudice, il quale nel prendere i provvedimenti non potrà ignorare la volontà espressa dai medesimi. La casa dunque andrà assegnata al coniuge con cui il figlio non è in conflitto e con il quale ha scelto di andare a convivere. Se poi nel corso del tempo dovesse intervenire un cambiamento il provvedimento in questione è suscettibile di modifica anche a distanza di tempo dall’emissione della sentenza di divorzio. Se per esempio in sede di divorzio l’abitazione familiare è stata assegnata alla madre, ma successivamente si viene a creare una situazione di conflittualità con il figlio convivente, tale per cui questi manifesti seri disagi ed il desiderio di abitare con il padre, il provvedimento emesso nel divorzio, concernente l’assegnazione della casa familiare, può essere modificato. Il padre, proseguendo nel suddetto esempio, potrà ottenere dal Tribunale, mediante deposito di apposito ricorso ed a seguito di istruttoria, un provvedimento che modifica le condizioni di divorzio sul punto, ritornando così il padre a coabitare col figlio e dovendo per l’effetto la madre lasciare la casa familiare.