Le ferie annuali sono un diritto per ogni lavoratore sancito dalla Costituzione e come tale irrinunciabile. L’art. 36 della Costituzione sancisce che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. La durata delle ferie è fissata dalla legge o dai contratti collettivi. L’art. 2109 del Codice Civile conferma che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità. Il lavoratore può indicare il periodo dell’anno in cui vorrebbe godere delle ferie, tuttavia è l’azienda a decidere di fatto il periodo. Rientra infatti nei poteri del datore di lavoro stabilire il periodo feriale sulla base dell’organizzazione dell’attività aziendale. Il datore di lavoro non è obbligato a concordare con il lavoratore tale periodo. Il piano ferie in uso presso le aziende serve appositamente per predisporre la collocazione temporale dei periodi di ferie di ciascun lavoratore nel corso dell’anno. Occorre pertanto fare attenzione nella prenotazione delle vacanze se la richiesta in merito alle ferie è stata accolta. Se il lavoratore non ha ancora ottenuto l’autorizzazione delle ferie e ha prenotato un viaggio, non avrà diritto al rimborso del viaggio nel caso in cui non venissero accordate le ferie per quel periodo. Al contrario se il piano ferie è stato autorizzato dal datore di lavoro esso può revocato dall’azienda solo in presenza di gravi, comprovate, non prevedibili esigenze dell’azienda stessa. Se la revoca non è supportata da cause eccezionali il datore di lavoro è tenuto a rimborsare al dipendente le spese sostenute per la prenotazione del viaggio.
Avv. Laura Vincenzi