Lesioni gravi: famigliari e risarcimenti

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Una questione di rilevante interesse esaminata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6096/2015 del 26.03.2015 riguarda la possibilità per i familiari di una persona che ha subito lesioni personali gravi a causa di un fatto illecito, costituente reato, di ottenere a titolo proprio un risarcimento del danno patito dai medesimi congiunti in conseguenza all’evento lesivo. La Corte si è pronunciata infatti nella vicenda di un soggetto gravemente ferito nel corso di una operazione di pubblica sicurezza da un colpo di arma da fuoco; nell’ambito dello stesso procedimento, promosso dalla persona lesa nei confronti del feritore e del Ministero Dell’Interno per il risarcimento del danno subito, si sono costituiti anche la madre e il fratello della vittima, chiedendo a loro volta il risarcimento dal danno patito dagli stessi a causa delle gravi lesioni riportate dal loro familiare. La Corte di Appello aveva riformato la sentenza di primo grado, negando ai familiari del soggetto leso il risarcimento del danno morale non patrimoniale, ovvero del danno personale da sofferenza psichica derivante ai familiari dalla gravità delle lesioni riportate dal loro congiunto. La Corte di Appello aveva ritenuto che il danno risarcibile “iure proprio” ai prossimi congiunti era legato e conseguente unicamente all’evento della morte del proprio congiunto. La Corte di Cassazione a fronte del ricorso dei familiari ha capovolto tale pronuncia, riconoscendo anche ai prossimi congiunti la possibilità di ottenere “il risarcimento del danno non patrimoniale/danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile”. La liquidazione di tale danno viene fatta in via equitativa. Resta ferma necessità di provare, anche sulla base di elementi forniti dallo stesso danneggiato, la compromissione delle esigenze familiari, tenuto conto delle abitudini di vita e della consistenza del nucleo familiare.

 

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