Restituzione dei beni concessi in comodato, la parola all’avvocato

Il contratto di comodato viene spesso utilizzato in ambito immobiliare tra parenti in linea retta che utilizzano l’immobile quale abitazione principale, ad esempio il caso dei genitori che concedono in comodato un proprio immobile al figlio per sue esigenze abitative. Proprio in queste fattispecie possono sorgere problematiche tra le parti inerenti alla restituzione del bene. Dalla rubrica dell’Avvocato Laura Vincenzi.

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Il comodato è il contratto disciplinato dagli artt. 1803 e segg. c.c. con il quale una parte, comodante, consegna a un’altra parte, comodatario, un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. La caratteristica principale di questo contratto è la gratuità, ovvero il diritto del comodatario di usufruire del bene senza alcuna controprestazione economica. La durata del contratto può variare a seconda dell’accordo delle parti. Se non vi è un accordo tra le parti la durata può essere determinata dall’uso previsto oppure se l’uso non consente di stabilire un termine preciso il comodato è a tempo indeterminato. Il contratto di comodato viene spesso utilizzato in ambito immobiliare tra parenti in linea retta che utilizzano l’immobile quale abitazione principale, ad esempio il caso dei genitori che concedono in comodato un proprio immobile al figlio per sue esigenze abitative. Proprio in queste fattispecie possono sorgere problematiche tra le parti inerenti alla restituzione del bene. Se il comodato è a tempo determinato il comodatario è obbligato a restituire il bene alla scadenza del termine convenuto. Se però prima del termine sorge un urgente e imprevisto bisogno il comodante può chiedere la restituzione immediata del bene. Se il comodato è a tempo indeterminato il comodatario è tenuto a restituire il bene non appena il comodante lo richiede. Tuttavia in caso di conflitto spetta al Giudice valutare le peculiari e rispettive esigenze e attuare un controllo di proporzionalità ed adeguatezza. Di particolare interesse è la sentenza della Corte di Cassazione n. 27634 del 2023 la quale ha negato ai comodanti di riottenere il possesso di una mansarda, concessa in comodato al figlio poi separatosi, mansarda nella quale era rimasta a vivere la nuora con la prole. La restituzione della mansarda era stata motivata nel caso in questione dalla necessità dei comodanti di destinare la mansarda ad abitazione di una badante, tuttavia la Suprema Corte ha respinto la richiesta di restituzione dell’immobile, tenendo conto che l’abitazione dei comodanti, contando 23 stanze, era in ogni caso idonea a soddisfare il bisogno da loro dedotto, tutelando così allo stesso tempo la destinazione ad abitazione familiare dell’immobile dato in comodato.

Avv. Laura Vincenzi

laura.vincenzi@tiscali.it

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