Nei comuni con più di 15mila abitanti
Si vota su una sola scheda, nella quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, sotto ciascuno di essi, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.
Tre sono le possibilità di voto:
1) Si può tracciare un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest’ultima appoggiato.
2) Si può tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto ‘voto disgiunto’.
3) Si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate.
Ogni elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe affiancate al simbolo della lista, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno).
Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 23 giugno – dalle 7 alle 23 – e lunedì 24 – dalle 7 alle 15 per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio).
Al secondo turno viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
Come si vota nei comuni fino a 15mila abitanti
Si vota con una sola scheda per eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto il contrassegno dell’unica lista che lo appoggia.
Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del candidato sindaco.
Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata.
Per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga affiancata al simbolo della lista.
Per i comuni compresi tra 5.000 e 15.000, si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare per questi ultimi domenica 23 giugno – dalle 7 alle 23 – e lunedì 24 – dalle 7 alle 15 (ballottaggio). Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano.
Una volta eletto il sindaco viene anche definito il consiglio: alla lista che appoggia il sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.