Separazione: quando il coniuge è irreperibile

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E’ possibile ottenere la separazione anche se l’altro coniuge si è reso irreperibile da tempo e non si hanno sue notizie. Nel caso ad esempio di matrimoni tra persone di nazionalità diversa può accadere che il coniuge straniero rientri nel Paese di origine senza più dare notizie di sé. Ma può anche succedere che un marito o una moglie facciano perdere nel tempo ogni traccia. In questi casi non è possibile dare corso a una separazione consensuale proprio perché manca, causa irreperibilità, il consenso e la sottoscrizione dell’altro coniuge dell’atto della separazione. Tuttavia è possibile procedere con una separazione giudiziale. Il coniuge potrà depositare in Tribunale l’apposito ricorso per la separazione, a seguito del quale seguirà l’istruzione della causa con fissazione di alcune udienze volte ad accertare che vi siano tutte le formalità di legge per la pronuncia della separazione. Al termine della causa il Tribunale pronuncerà la sentenza di separazione anche se l’atro coniuge è rimasto contumace, ovvero non si è costituito in giudizio e, conseguentemente, non vi ha partecipato. La procedura impone però alcuni passaggi obbligatori in assenza dei quali non è possibile ottenere la sentenza di separazione, in particolare la notifica del ricorso per separazione al coniuge irreperibile. Tale notifica potrà essere eseguita secondo il dettame dell’art. 143 c.p.c., notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti. Tale norma sancisce che l’Ufficiale Giudiziario, al quale è richiesta la notifica degli atti, la esegua mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Se neppure questi luoghi sono conosciuti, l’Ufficiale Giudiziario consegna copia dell’atto al pubblico ministero.

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