In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo a immobili adibiti ad attività commerciali (uso diverso dell’abitazione) la legge prevede che al conduttore spetti un’indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto. Per le attività alberghiere l’indennità è pari a 21. Il diritto alla cosiddetta indennità di avviamento commerciale è una forma di tutela del conduttore imprenditore che si deve trasferire in altro locale, con tutti i conseguenti disagi, anche per avere fidelizzato una clientela in quel preciso luogo (perdita dell’avviamento). L’art. 34 della Legge 392/1978 sancisce tuttavia che tale indennità non sia dovuta in caso di risoluzione del rapporto per inadempimento, il caso tipico delle morosità, o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare). Tale garanzia è esclusa nei rapporti di locazione inerenti a immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportano contatti diretti con il pubblico, nonché destinati all’esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio e agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici. L’indennità è esigibile da parte del conduttore solo dal rilascio effettivo dell’immobile, poiché è solo dal rilascio che potrebbe conseguire la perdita d’avviamento. Il conduttore ha diritto, inoltre, a una ulteriore indennità pari all’importo di quelle sopra previste, qualora l’immobile venga adibito all’esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente, anche laddove il nuovo esercizio dell’attività identica non venga esercitato immediatamente ma entro un anno dalla cessazione del precedente rapporto di locazione.