Manifestazioni pubbliche, servizi e attività: quelli sospesi e quelli che possono proseguire

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Messi nero su bianco i chiarimenti applicativi dell’Ordinanza emanata dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, per contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus, che rimarrà in vigore fino a domenica 1° marzo.
Le manifestazioni pubbliche sospese
Vanno sospese manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina);
attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.
Le attività che proseguono
Potranno rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, centri musicali e scuola guida); gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.); e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico (“porte chiuse”) o eccezionali concentrazioni di persone.
Sono escluse dalla sospensione anche:
tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive, ivi compresi i pubblici esercizi e le mense, ad eccezione di quelle richiamate di pubblico spettacolo e degli eventi e manifestazioni promozionali (fiere, mercati straordinari, meeting e convegni, sfilate, ecc.) che pertanto saranno sospesi.
Le attività corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone.
Le attività svolte da guide e accompagnatori turistici.
In via generale, non sono sospesi gli ordinari mercati settimanali.
Attività di preminente carattere sociale: quelle non sospese
Una particolare attenzione va prestata alle attività di preminente carattere sociale. Non sono sospese in via generale, attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (come servizi semiresidenziali e Centri diurni).
Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, anche in linea con le disposizioni adottate dalle diocesi della regione.
Non possono essere inclusi nella sospensione, in via generale, neppure i Centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovani, centri anziani, orti urbani) per la parte di ordinaria attività.
Corsi professionali e servizi per il lavoro
L’Ordinanza prevede la chiusura dei corsi professionali. Risulta in tal senso sospesa l’erogazione delle attività di formazione rivolte a un gruppo classe, mentre i servizi per il lavoro erogati in forma individuale (quali colloqui di orientamento) potranno svolgersi regolarmente.
Dalle Autorità territoriali possibili ulteriori prescrizioni
Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali.

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