La suddivisione delle spese durante la locazione tra proprietario e inquilino

Quando un immobile viene concesso in locazione è bene tenere presente per evitare possibili conflitti quali spese inerenti all’immobile siano a carico del proprietario e quali a carico dell’inquilino. Dalla rubrica dell’avvocato Laura Vincenzi.

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Quando un immobile viene concesso in locazione è bene tenere presente per evitare possibili conflitti quali spese inerenti all’immobile siano a carico del proprietario e quali a carico dell’inquilino. La legge stabilisce infatti che alcuni oneri siano a carico del locatore, mentre altri siano a carico dell’inquilino. In linea generale l’art. 1576 del codice civile sancisce che il locatore debba eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccetto quelle di piccola manutenzione che spettano all’affittuario. Ne discende che le spese di manutenzione ordinaria, quali piccole riparazioni, pulizia, utenze come luce, gas, acqua e riscaldamento siano generalmente a carico del conduttore, mentre le spese di manutenzione straordinaria, quali riparazioni importanti, sostituzione di impianti, rifacimento di tetto e facciate, siano a carico del proprietario, salvo ovviamente accordi contrattuali diversi. L’art. 1621 del codice civile, in linea con quanto sopra dedotto, dispone infatti che il locatore sia tenuto ad eseguire le riparazioni straordinarie e che le atre siano a carico dell’affittuario. Si evidenzia che nel 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la tabella di ripartizione degli oneri accessori, allegato D al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017. Tale allegato contiene un elenco di spese con la specifica per ogni voce di spesa se la stessa sia di competenza dell’inquilino o del proprietario. Può essere utile richiamare a titoli esemplificativo non esaustivo alcune voci di spesa riportate nell’allegato: ad esempio l’installazione o la sostituzione o l’adeguamento alle leggi degli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di produzione dell’acqua calda o addolcimento dell’acqua compete al proprietario locatore, mentre la pulizia annuale e la manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario compete all’inquilino; la riparazione dell’impianto idrico o la sostituzione di rubinetti o del lavello spetta al conduttore; la sostituzione integrale di pavimenti, rivestimenti e infissi compete al locatore, mentre la manutenzione ordinaria di pavimenti, infissi e serrande spetta all’affittuario; la tinteggiatura di pareti e soffitti compete sempre all’affittuario come la sostituzione di vetri, maniglie, serrature e la verniciatura di elementi interni.

Avvocato Laura Vincenzi

laura.vincenzi@tiscali.it

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