Debiti condominiali verso i fornitori? Attenzione!

Sussiste comunque il rischio per il singolo condomino, anche se in regola con i pagamenti degli oneri condominiali, di ricevere la notifica di atti esecutivi e di subire un pignoramento fino, nel caso di somme ingenti, al pignoramento del proprio immobile. Ne consegue che una tutela è quella di attivarsi tempestivamente al livello condominiale per il recupero tempestivo delle morosità risultanti dai bilanci condominiali. La rubrica dell’avvocato Laura Vincenzi.

0
1086

Le somme dovute dal Condominio alle imprese che forniscono servizi o beni al Condominio stesso rappresentano i debiti condominiali verso i fornitori. Il debito ovviamente sorge quando l’amministratore per conto del Condominio commissiona lavori, quali opere di ristrutturazione, servizi, quali a titolo esemplificativo le pulizie condominiali, o acquista dei materiali e non provvede al pagamento delle relative fatture emesse dai fornitori. Questi debiti sono del Condominio nel suo insieme; ciò vuol dire che tutti i condomini sono responsabili in proporzione alle rispettive quote condominiali. I fornitori impiegati potranno dunque agire in via giudiziaria per il recupero dei propri crediti, ottenendo dall’Autorità Giudiziaria l’emissione di una ingiunzione di pagamento verso il Condominio, decreto ingiuntivo, e, in mancanza del saldo, procedere con un pignoramento i beni del Condominio (quali ad esempio il conto corrente condominiale), ma anche i beni dei singoli condomini. Preme evidenziare che dei debiti contratti nell’interesse del Condominio rispondono tutti i condomini, indipendentemente che siano o meno morosi, come nel caso di forniture parzialmente impagate. Innanzitutto il fornitore agirà in via esecutiva aggredendo i beni del Condominio, ma in caso di incapienza (conto correte condominiale con saldo negativo o insufficiente rispetto al credito) si rivarrà nei confronti dei singoli condomini. L’unico limite in tal senso è dettato dall’art. 63 disp. att. codice civile, il quale sancisce che il creditore non può agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti se non dopo aver tentato il recupero del credito nei confronti dei condomini morosi. Ciò significa che sussiste comunque il rischio per il singolo condomino, anche se in regola con i pagamenti degli oneri condominiali, di ricevere la notifica di atti esecutivi e di subire un pignoramento fino, nel caso di somme ingenti, al pignoramento del proprio immobile. Ne consegue che una tutela è quella di attivarsi tempestivamente al livello condominiale per il recupero tempestivo delle morosità risultanti dai bilanci condominiali.

Avvocato Laura Vincenzi

clicca e unisciti al nostro canale whatsapp
clicca e unisciti al nostro canale whatsapp
clicca e unisciti al nostro canale whatsapp