E’ possibile acquistare alcolici dopo le 18

Prorogate fino al 6 aprile le ordinanze anti-Covid ma qualcosa cambia. Modificati i provvedimenti su asporto di alcolici: dalle 18 alle 05 del giorno dopo è consentita la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche solo in enoteche, medie e grandi strutture e centri commerciali, ristoranti e pizzerie, fermo restando il divieto di consumo in area pubblica.

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L’Amministrazione comunale informa che sono prorogate fino a martedì 6 aprile compreso, le ordinanze emesse dal sindaco in materia di contrasto della pandemia, in seguito alle disposizioni governative e regionali, che scadevano ieri. In particolare, sono prorogati i seguenti provvedimenti, e relative sanzioni:

PALESTRE – Sospesa ogni attività sportiva e motoria svolta in palestre, piscine e centri sportivi, pubblici e privati, anche all’aperto. Per deroghe: Settore Sport del Comune.

PARCHEGGI – Sospesa la sosta a tempo dove previsto, sia nelle zone a disco orario (cosiddette “strisce bianche”), sia in quelle con parchimetro (cosiddette “strisce blu”).

SERVIZI E UFFICI COMUNALI – I servizi sono resi in via ordinaria solo su appuntamento. Informazioni su orari e modalità: www.comune.carpi.mo.it o 059649213/4

VARIE ATTIVITA’ – Altre limitazioni all’interno del territorio comunale:

– Raccolta fondi e sottoscrizioni – E’ vietato lo svolgimento di raccolta fondi e sottoscrizioni da parte dei partiti politici e di associazioni di volontariato

– Spettacolo viaggiante – E’ vietato l’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante;

– Asporto alcolici – Dalle 18 alle 05 del giorno dopo è consentita la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche solo in enoteche, medie e grandi strutture e centri commerciali,

-Ristoranti e pizzerie, fermo restando il divieto di consumo in area pubblica;

– Vendita alimenti e bevande con distributori automatici – E’ vietata dalle ore 18:00 alle ore 05:00 del giorno dopo, la vendita di alimenti e bevande tramite distributori automatici ubicati all’interno di appositi esercizi commerciali o posti su aree pubbliche, private ad uso pubblico, aperte al pubblico. Consentita invece se gli apparecchi sono dentro edifici come, per esempio, ospedali, aziende, pubblici uffici, studi privati eccetera. La sanzione per chi non rispetta i divieti n. 1), 2), 3) e 4) va da 400 a 1.000 euro.

– Panchine e parchi – Su una panchina pubblica, ovunque collocata, può sedersi una sola persona per volta. Nei parchi, giardini pubblici, e aree verdi pubbliche è vietato l’uso di attrezzature (giochi, giostrine, impianti eccetera); è consentita invece l’attività motoria individuale, nel rispetto degli altri obblighi anti-Covid. La sanzione per chi non rispetta queste norme va da 400 a 3.000 euro.

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