“L’elargizione di soldi pubblici è correlata a un interesse pubblico”

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“I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo sono tenuti ad affittarle per almeno quattro anni al canone concordato, ovvero a cederle in comodato a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici”: questo è stato chiarito sin dalle prime ordinanze commissariali sulla ricostruzione (articolo 6, ordinanza 29 del 28 agosto 2012.  L’obbligo è previsto dal Protocollo del 4 ottobre 2012 sottoscritto con Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è contenuto nel decreto legge 174/2012 e non può essere disatteso nemmeno con un provvedimento del commissario delegato. Nel momento in cui hanno ultimato i lavori post terremoto, volendo affittare gli immobili di proprietà, i proprietari di seconde case sono dunque tenuti a cercare prioritariamente inquilini ancora senza un tetto dopo il terremoto del 2012. Non sono mancate le lamentele di chi si è reso conto ora della norma. A spiegarne la ratio è l’assessore regionale Palma Costi, con delega per la ricostruzione post sisma: “l’elargizione di soldi pubblici deve essere sempre correlata a un interesse pubblico. In questo caso, l’erogazione del contributo post terremoto per la ricostruzione o ristrutturazione delle seconde case è legata al fatto che il bene venga poi messo a disposizione per la tutela dei soggetti più deboli”. Con l’ordinanza 119/2013 è stata introdotta la creazione degli elenchi da parte di ogni singolo Comune per favorire l’incrocio della domanda di abitazioni da parte di nuclei familiari terremotati e dell’offerta di abitazioni ripristinate.  Con l’ultimo provvedimento (ordinanza 20/2015 come integrata della 39/2015) è stata ribadita la sussistenza di tale obbligo all’affitto e specificato che i nuclei devono essere necessariamente “terremotati” anche nei tre mesi iniziali di ricerca libera prima dell’inserimento in elenco.
Sara Gelli

 

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