In questi mesi gli edifici da mettere in sicurezza e ristrutturare non saranno pochi. Abbiamo chiesto qualche consiglio a Rodolfo Biondi, ingegnere strutturista.
Partiamo dall’inizio: la mia casa presenta crepe in diversi punti, e prima dei sopralluoghi tecnici potrebbe passare diverso tempo. Come posso capire, grossomodo, se si tratta di danni preoccupanti? Cosa occorre osservare per comprendere lo stato della propria abitazione, se non si è un professionista?
“L’analisi del quadro fessurativo di un fabbricato è un’attività complessa, che richiede la conoscenza di una serie di parametri di non immediata individuazione. Oltre a dati relativamente semplici come la tipologia strutturale dell’edificio – per esempio muratura portante – è infatti necessario individuare l’orditura dei solai, le sezioni resistenti efficaci dei maschi murari… Consiglio di attendere l’analisi da parte di un professionista, in quanto è necessaria una preparazione specifica e una visione critica della situazione”.
Cos’ha di diverso – per sommi capi – un’abitazione costruita secondo criteri antisismici rispetto ad una edificata senza tali criteri?
“Le strutture costruite con criteri antisismici prevedono un comportamento resistente anche nei confronti delle azioni orizzontali prodotte dal sisma, e non solo alle usuali forze verticali originate da pesi permanenti e sovraccarichi. In pratica viene progettato un sistema resistente tridimensionale che garantisce, con un’attenzione ai particolari costruttivi dei nodi e alla gerarchia delle rigidezze degli elementi, un margine di sicurezza anche in fase post-elastica alla struttura. Dal punto di vista operativo la progettazione antisismica, per le strutture in muratura, consiste nel garantire, oltre a un dimensionamento efficace, il corretto collegamento fra i vari elementi costitutivi dell’organismo edilizio: fondazioni, murature portanti e solai; evitando situazioni, per esempio coperture spingenti, che possono portare a situazioni critiche in caso di sisma”.
Ora è obbligatorio costruire abitazioni antisismiche? Se sì, da quando? Prima era facoltativo? Se invece ancora non è obbligatorio, a suo avviso dovrebbe diventarlo?
“La Regione Emilia Romagna ha riclassificato i Comuni sismici in data 23/10/2005: da allora è obbligatorio, per i Comuni rientranti nella classificazione, costruire con criteri antisismici. Purtroppo, dall’ordinanza 3274 del 20/03/2003 sino al 01/07/2009, data di entrata in vigore delle nuove normative tecniche (NTC2008), si sono avuti una serie di provvedimenti legislativi di proroga e di possibilità di utilizzo di diversi approcci normativi che hanno creato forte incertezza nel settore”.
La mia abitazione non è antisismica: cosa comporta renderla tale? Cosa si va a modificare?
“La normativa vigente prevede che, per le costruzioni esistenti, si possa intervenire su tre diversi gradi: riparazione (intervento locale e isolato), miglioramento (intervento su alcuni elementi strutturali per un migliore comportamento del fabbricato) e adeguamento (atto a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme). L’intervento sul costruito è sempre un’operazione delicata in quanto in prima analisi si deve conoscere nel dettaglio non solo il sistema resistente ma anche la qualità dei materiali utilizzati (per questo le norme definiscono i livelli di conoscenza e fattori di confidenza da applicare al modello strutturale in fase di calcolo), è quindi difficile generalizzare un intervento di adeguamento ‘tipo’, avendo ogni fabbricato la sua “storia edilizia”. Quindi il progetto e i lavori dovranno essere previsti di conseguenza”.
La mia casa è seriamente lesionata, ma non tanto da doverla abbattere. Quali sono gli interventi più comuni che possono migliorare, sin da subito, la stabilità di un edificio?
“Numerosi sono gli interventi possibili e per questo vorrei fornire, a titolo informativo, un decalogo di norme tecniche messe a punto dal Genio Civile di Arezzo dopo il terremoto del 26 aprile 1917 che, con i dovuti aggiornamenti sulle tecnologie edilizie, risultano attuali e compatibili con le NTC2008 (tratto da “Analisi strutturale per il recupero antisismico” ed. DEI autori Giovanni Cangi, Mauro Carboni. Alessandro De Maria)”.
Con le scosse che si susseguono, le persone sono ormai così esasperate da prolungare il soggiorno in tenda per tutta la famiglia, con gli immaginabili disagi che ciò comporta. Quali sono le crepe davvero pericolose, e quali invece quelle ‘innocue’ o comunque trascurabili?
“Le lesioni pericolose sono quelle che possono portare a delle situazioni di instabilità non solo globale – crollo del fabbricato o di sue macroparti – ma anche a cinematismi locali – caduta di parti di muratura, sfilamento di porzioni di solaio… In genere, fermo restando la necessità di rivolgersi a un professionista specializzato per una valutazione globale del fabbricato, le lesioni innocue sono quelle di piccola ampiezza ed estensione e che non interessano per intero un elemento strutturale – in pratica non sono passanti; non destano infine particolari preoccupazioni le fessurazioni presenti su elementi non portanti – tamponamenti – anche se si deve comunque controllare che non possano portare a un cinematismo di crollo locale dell’elemento stesso”.
E’ obbligatorio che gli edifici pubblici e strategici – scuole, ospedali, sedi istituzionali – siano antisismici?
“L’ordinanza 3274 del 2003 prevedeva che le opere/edifici strategici (sedi enti pubblici, ospedali, ponti strade tipo A e B) e le opere/edifici rilevanti (scuole, stadi, chiese) dovessero essere sottoposti a una verifica sismica a cura del proprietario nel termine di cinque anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza stessa, in via prioritaria per le zone 1 e 2. A seguito di questo atto sono poi subentrate una serie di proroghe e indicazioni legislative, di carattere più forense che ingegneristico, che hanno sfuocato i termini e la scadenza della prescrizione: del resto non basta la verifica ma servono anche gli interventi di messa a norma. Comunque un certo numero di proprietari ha avviato le verifiche richieste, mentre poche sono le opere di adeguamento sismico eseguite, stante anche la scarsa chiarezza del quadro normativo applicabile fino al 2009 e la cronica mancanza di risorse da dedicare a questo settore. Il problema di un’amministrazione efficiente è comunque quello non solo di fornire delle indicazioni normative che individuino delle responsabilità, ma di dare al contempo gli strumenti finanziari per realizzare le opere necessarie a rispettare le normative imposte. Ad oggi molti edifici strategici e rilevanti non solo non rispettano le normative vigenti in quanto costruiti molti anni fa, ma sono stati progettati, realizzati e talvolta ristrutturati senza nessun criterio antisismico; sarebbe quindi opportuno intervenire rapidamente con le risorse necessarie senza attendere l’ennesimo evento catastrofico”.
Dopo il crollo di diversi capannoni industriali di recente costruzione, è tornato alla ribalta il tema della sicurezza sul lavoro. Nei giorni scorsi è stato promulgato un Decreto del Commissario della Protezione civile che ha fatto molto discutere, perché in nome della sicurezza – sostengono i suoi detrattori – avrebbe paralizzato l’economia della Bassa. Dato che tale Decreto è in corso di evoluzione e progressiva ridefinizione, qual è lo stato dell’arte?
“Gli edifici realizzati nella zona del terremoto prima del 23/10/2005 non erano sottoposti alla normativa sismica e, nel rispetto delle normative di settore, erano pienamente agibili. La situazione in merito alla procedura di riattivazione dell’edilizia industriale esistente è in evoluzione. Recentemente è stata fornita dall’ordine degli Ingegneri di Modena agli iscritti la bozza 19 giugno 2012 – v. 1.0 di “Linee di indirizzo per interventi locali e globali su edifici industriali monopiano non progettati con criteri antisismici” redatta a cura del Dipartimento di Protezione Civile Gruppo di Lavoro Agibilità Sismica dei Capannoni Industriali, in cui si ribadisce il concetto di valutazione dell’agibilità sismica: La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva – vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili – volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana.
Inoltre le linee guida prevedono di intervenire sui capannoni con un processo in due fasi. Prima fase nella quale si garantisce l’eliminazione delle carenze strutturali più rilevanti, nel rispetto del comportamento complessivo dell’organismo strutturale.
Seconda fase nella quale si interviene in maniera estesa e sistematica per il conseguimento delle prestazioni richieste dal comma 10 dell’art. 3 del DL 74/2012 (il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo), integrando in un contesto più ampio e incisivo i correttivi posti in essere nel corso della prima fase.
Nelle bozza delle linee guida si legge: “Le due fasi, in altri termini, appartengono a una strategia generale di tipo additivo, in cui gli interventi di prima fase, oltre a consentire il rilascio del certificato di agibilità sismica e, con esso, la ripresa delle ‘…normali condizioni di vita e di lavoro…’, costituiscono una parte del più complesso insieme di opere che consentirà il raggiungimento delle prestazioni di sicurezza sismica previste dalle vigenti norme tecniche NTC 2008”. I tempi indicati dal DL 74/2012 del 6 giugno 2012 sono: verifica di sicurezza entro 6 mesi, intervento di miglioramento – fase 2 – entro ulteriori 18 mesi.
E’ chiaro che sono ancora molti gli aspetti operativi di questo nuovo apparato normativo che richiederanno di essere approfonditi e chiariti.
L’aspetto singolare di questa vicenda è che le aziende nelle zone colpite dal terremoto sono obbligate a effettuare dei miglioramenti antisismici fino a raggiungere un livello di sicurezza pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni secondo le NTC2008, mentre in zone limitrofe e nel resto d’Italia, cioè in zone classificate sismiche recentemente, quindi in analoga condizione, questo obbligo pare non valga”.