Come si vota
Si vota su una sola scheda, nella quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, sotto ciascuno di essi, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano. Tre sono le possibilità di voto:
1. Si può tracciare un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest’ultima appoggiato.
2. Si può tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto ‘voto disgiunto’.
3. Si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate.
Ogni elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe affiancate al simbolo della lista, uno o due voti di preferenza per i consiglieri comunali, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
E’ eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare il 9 giugno per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio). Al secondo turno viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
Hanno diritto di voto
I cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Carpi, che hanno compiuto il 18° anno di età entro il 26 maggio 2019 (nati a tutto il 26 maggio 2001)
I cittadini comunitari, residenti a Carpi, che ne hanno fatto richiesta.
Documenti per votare
Per essere ammessi al voto è indispensabile per l’elettore, presentarsi al seggio con: la tessera elettorale personale e un documento di riconoscimento. E’ consigliabile verificare per tempo il possesso dei documenti per l’esercizio del voto.
La tessera elettorale è valida fino all’esaurimento dei 18 spazi disponibili e dev’essere usata in occasione di ogni elezione o referendum.
Documento di riconoscimento: carta d’identità cartacea/elettronica o altro documento di identificazione (con fotografia) rilasciato da una Pubblica Amministrazione (patente, passaporto, libretto di pensione, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purchè convalidata da un comando militare). E’ ammessa la possibilità di identificazione al seggio, mediante la ricevuta della richiesta di carta d’identità elettronica (CIE) come previsto dall’art.5 del D.M. 23/12/2015 e successive modificazioni.
Questi documenti di riconoscimento sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purchè risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione dell’elettore.
In mancanza di documento, l’identificazione può avvenire anche attraverso:
– uno dei membri del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità.
– altro elettore del Comune (con documento valido), che ne attesti l’identità.