Il progetto di legge, recependo le disposizioni nazionali, si pone come obiettivo il raggiungimento di 6,3 Gigawatt di potenza da fonti rinnovabili, aumentando fino a 10 Gigawatt l’obiettivo per il 2030 e stabilendo, come luoghi prioritari per l’installazione, i tetti di capannoni industriali, case e coperture di parcheggi e aree già cementificate. La nuova norma prevede anche competenze specifiche in capo ai Comuni che potranno, ad esempio, vietare l’installazione degli impianti in una fascia di rispetto fino a 30 metri di distanza dalle zone residenziali. Tra le novità introdotte con gli emendamenti approvati in Commissione Territorio e Ambiente della Regione Emilia Romagna, c’è la nuova definizione di “superficie agricola utilizzata” (all’articolo 2), intesa come i terreni coltivati, i pascoli e i castagneti che insistono sul territorio regionale. La superficie, misurata attraverso le banche dati ufficiali, sarà il punto di partenza per calcolare i limiti massimi per l’installazione dei pannelli solari nei campi.
Con la riscrittura dell’articolo 4, si fissano limiti precisi per gli impianti rinnovabili su suolo agricolo, che non potranno occupare complessivamente più dell’1,5% della superficie agricola totale (prendendo come riferimento i dati del 2021). Inoltre, in ogni territorio comunale, non si potrà superare il 2,5% della terra coltivabile. I singoli Comuni possono decidere, con una delibera ufficiale, di superare questo 2,5% se lo ritengono opportuno, comunicandolo alla Regione. Sostituito integralmente anche l’articolo 9 che, tra le altre cose, prevede una sorta di “premio” nel caso in cui un impianto fotovoltaico a terra destini almeno il 50% dell’energia prodotta all’autoconsumo delle imprese del territorio. In questo caso, la soglia massima di potenza per accedere alla semplificazione burocratica viene alzata del 30%. Si prevede, inoltre, che sulla superficie agricola non ci siano state coltivazioni certificate nei tre anni precedenti. Con il nuovo articolo 10 vengono stabiliti criteri a tutela della continuità delle produzioni agricole. Viene previsto, infatti, che la produzione lorda vendibile non possa crollare sotto l’80% per effetto dell’installazione di impianti agrivoltaici, con controlli che saranno effettuati ogni tre anni. In caso di abbandono del terreno, il Comune può far scattare provvedimenti edilizi, obbligando il proprietario a smontare i pannelli e a ripristinare il terreno. Altra novità è la sostituzione dell’articolo 11 che riguarda gli impianti fotovoltaici flottanti che potranno essere collocati nei laghi, negli invasi artificiali e nelle aree di cava dismesse destinate a specchi d’acqua, nel limite massimo dell’80% della superficie. Nei siti protetti e di Rete Natura 2000 servirà una valutazione di incidenza per dimostrare che l’impianto non crei danni all’ecosistema. All’articolo 12, in relazione agli impianti eolici, si prevede che la loro installazione sia subordinata alla verifica del rischio idrogeologico da parte degli enti competenti.
























