La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con una serie di decisioni adottate il 18 settembre ha espresso parere negativo all’operazione Aimag-Hera.
I giudici contabili (Presidente Marcovalerio Pozzato, relatore Massimo Galiero), hanno rilevato che l’operazione presenta numerosi profili di criticità e la loro conclusione è che “in buona sostanza, a fronte dell’impiego di risorse della collettività, i soci pubblici rinunzierebbero a quei poteri gestionali e di controllo tali da assicurare il perseguimento del fine pubblico di cura degli interessi delle comunità amministrate, per favorire il contrapposto fine di lucro del Socio privato, in un contesto di illegittimità e di deviazione rispetto a quanto espressamente disposto dal TUSP e a quanto chiarito dalla riferita giurisprudenza della Corte dei conti”. Ecco cosa dice la Corte dei conti nel documento integrale.
Il primo punto contestato è “l’inadempimento dell’onere di motivazione analitica in ordine alla necessità dell’acquisizione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e alla convenienza economica (…).
Dall’analisi della documentazione allegata, l’unica opzione presa in considerazione è quella di rafforzare la partnership con Hera S.p.a., senza alcun tipo di valutazione con riferimento ad altri operatori in possesso delle richieste qualificazioni tecniche (…). In questo quadro, le motivazioni addotte appaiono insufficienti a giustificare la scelta, in quanto manca l’esplicitazione delle ragioni per le quali Hera S.p.a. sarebbe l’unico soggetto con il quale realizzare l’operazione stessa e del perché le finalità istituzionali possano essere raggiunte, nella prospettiva del socio pubblico, esclusivamente mediante tale complessa operazione e non con altre soluzioni alternative.
In assenza, dunque, di una reale valutazione comparativa che illustri la necessità della scelta rispetto a soluzioni alternative, vi è, in radice, l’impossibilità di comparare la convenienza economica, oltre che le finalità, rispetto ad alternative che non sono state considerate. (cfr. Sez. contr. Lombardia, del. n. 218/2025). La Sezione considera, dunque, la motivazione proposta non soddisfacente. Peraltro, le finalità di rafforzamento di Aimag S.p.a. nella gestione del Servizio Idrico Integrato sarebbero raggiunte, secondo previsto dall’Accordo Quadro, con la partecipazione alla gara per la gestione del SII nella provincia di Modena alla scadenza delle concessioni prorogata dalla L.R. n. 14/2021 al 31.12.2017. Subordinatamente agli esiti della gara, le parti dovrebbero poi valutare l’eventuale acquisizione da parte di AIMAG della partecipazione rappresentativa del 55% del capitale sociale di Heracquamodena S.r.l.
Risulta quindi evidente che, non essendo certi né i tempi né gli esiti della futura gara (nulla vieta infatti la partecipazione di altri soggetti potenzialmente interessati che potrebbero aggiudicarsi la concessione), il piano di rafforzamento industriale è connesso a circostanze aleatorie che non sono sotto il controllo diretto né dei soci pubblici, né della stessa Aimag S.p.a.
Il secondo punto contestato è l’assenza di gara a doppio oggetto. L’articolo 17 del D. Lgs. 175/2016 prevede che, in presenza di una società mista pubblico-privata che gestisce servizi pubblici locali, la selezione del socio privato si svolge con procedure di evidenza pubblica e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell’attività della società mista (…). In definitiva, il principio della concorrenza sostanziale risulterebbe vulnerato da operazioni che comportino un consolidamento del ruolo del socio privato in assenza di un confronto sostanziale.
Inoltre, l’assenza di un confronto concorrenziale, escludendo la valutazione di offerte potenzialmente più vantaggiose, oltre che possibili contenziosi con altri operatori economici, potrebbe far emergere profili di responsabilità amministrativo-contabile.
Lo svolgimento della gara iniziale non può esimere dal rispetto delle procedure ad evidenza pubblica per eventuali successivi affidamenti alla società mista, perché ciò sarebbe elusivo dei principi comunitari di concorrenza e trasparenza. Ne discende che non possa essere realizzata, in assenza di una nuova procedura selettiva, l’operazione in esame, la quale comporta una modifica sostanziale tanto della composizione delle partecipazioni, quanto l’attribuzione della governance societaria.
La terza criticità riguarda la modifica della governance societaria e della forma di gestione del Servizio idrico integrato
Aimag S.p.A. è una società a controllo pubblico nella quale vi è una partecipazione del 65% in capo a 21 Comuni, mentre la restante quota è detenuta per il 25% dalla Hera S.p.A., selezionata mediante una gara pubblica a doppio oggetto (…). In disparte i dubbi sulla legittimità – che non può essere oggetto di valutazione in questa sede – in merito alla possibilità da parte di Hera S.p.a. di subaffidare ad altro soggetto privato (la neocostituita Heracquamodena S.r.l.) il ramo d’azienda oggetto di convenzione per la gestione del servizio idrico, per poi a sua volta cedere parte delle quote sociali ad altro ancora soggetto privato (la stessa AIMAG S.p.a.), occorre rilevare che l’operazione introduce una ridefinizione della governance e, quindi, del controllo della Società, attribuendolo al socio privato Hera S.p.a. tramite l’attribuzione di rilevanti poteri gestionali, tra cui la facoltà di nominare l’Amministratore delegato e altri ruoli esecutivi, in un Consiglio d’amministrazione a composizione non paritetica. L’Operazione, quindi, ha ad oggetto un intervento che incide non solo sull’assetto proprietario, permettendo a Hera di consolidare la partecipazione, ma anche e soprattutto sull’equilibrio tra soggetti pubblici e privati, tanto da modificare il controllo, ora in mano pubblica, facendo diventare così Aimag soggetta a direzione e coordinamento di Hera (…).
L’operazione prospettata dal Comune produrrebbe, in definitiva, l’effetto di cedere la direzione e la gestione di una Società a controllo pubblico ad un soggetto privato. In buona sostanza, a fronte dell’impiego di risorse della collettività, i soci pubblici rinunzierebbero a quei poteri gestionali e di controllo tali da assicurare il perseguimento del fine pubblico di cura degli interessi delle comunità amministrate, per favorire il contrapposto fine di lucro del Socio privato, in un contesto di illegittimità e di deviazione rispetto a quanto espressamente disposto dal TUSP e a quanto chiarito dalla riferita giurisprudenza della Corte dei conti.
























