Un anno di squalifica per il calciatore 26enne e mille euro di multa per la società in cui militava, ovvero la Cabassi Union di Carpi. E’ quanto deciso dal Tribunale Federale Territoriale. Provvedimento scattato dopo che il giocatore, “al termine della gara A.S.D. Cabassi Union Carpi – Crevalcore F.C. del 2 febbraio 2025 – si legge nella nota del tribunale – e valevole per il girone G del campionato di Seconda Categoria del C.R.E.R., ha inseguito e minacciato alcuni sostenitori della società F.C. Crevalcore A.S.D. esplodendo nei loro confronti colpi con una scacciacani”.
(Per maggiori dettagli sull’evento leggi qua: https://temponews.it/2025/02/05/spari-a-fine-partita-la-societa-condanna-il-comportamento-del-giocatore/)
Queste le motivazioni del tribunale:
“Ritenuto che il comportamento del calciatore debba essere considerato in stretta correlazione alla gara del 2 febbraio 2025 indipendentemente dall’effettiva distanza dall’impianto sportivo dei luoghi nei quali è avvenuta l’appropriazione della pistola scacciacani e poi l’esplosione degli spari a scopo intimidatorio;
Considerata ugualmente correlata alla suddetta partita la condotta del fratello che va inteso a tutti gli effetti come un sostenitore della società ospitante Cabassi Union Carpi;
Ritenuta pertanto comprovata la responsabilità del calciatore per non aver osservato i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva;
Ritenuto altresì che il comportamento del calciatore sia assimilabile a una condotta violenta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva e che da tale comportamento sia anche derivato un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica;
Ritenuto che ai fini disciplinari la società ASD Cabassi Union Carpi debba rispondere del comportamento e del proprio tesserato e del fratello di costui che ne ha agevolato il compimento del fatto;
Valutato che anche a favore della Cabassi Union Carpi sono ravvisabili circostanze attenuanti per aver fattivamente agito al fine di attenuare le conseguenze dell’illecito commesso dal proprio tesserato e dal proprio sostenitore. Per tutti i suddetti motivi delibera di infliggere al calciatore la squalifica di anni uno e alla società A.S.D. Cabassi Union Carpi l’ammenda di Euro 1.000”.