Sono sempre più numerosi coloro che decidono di condividere la propria vita con la persona amata senza ricorrere al fatidico sì. Ma senza una fede al dito, in caso di rottura del rapporto o, peggio ancora, della scomparsa di uno dei partner, le cose potrebbero diventare a dir poco complicate per chi resta. Di fronte a una società repentinamente mutata il legislatore e la giurisprudenza hanno deciso di estendere anche ai conviventi una serie di diritti che le norme di legge prevedevano un tempo soltanto per i coniugi. Quali sono le tutele giuridiche per le coppie di fatto? Come possono regolare i loro interessi e beni comuni?
Per offrire un’informazione completa, i notai del Consiglio Notarile di Modena hanno realizzato, insieme a undici associazioni dei consumatori, la guida dal tema: La convivenza, regole e tutele della vita insieme. Il vademecum fornisce consigli utili a tutelare gli interessi di coloro che, per scelta o impedimento giuridico, non sono sposati ma desiderano comunque vivere sotto lo stesso tetto, fin che morte non li separi. La guida aiuta a chiarire le differenze – in termini di diritti e doveri – tra una coppia sposata e una di conviventi, dando alcune indicazioni per regolare aspetti fondamentali come la gestione della casa di residenza comune o il suo acquisto, le decisioni su mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, l’assistenza in caso di malattia e incapacità di uno dei due partner, nonché le disposizioni sulla successione anche per quanto riguarda i figli nati fuori dal matrimonio. Il manuale approfondisce anche lo strumento del contratto di convivenza predisposto dal Notariato con il quale si possono disciplinare diversi ambiti della vita di una coppia di fatto: l’abitazione, la proprietà dei beni, il mantenimento del convivente in caso di necessità e l’assistenza per malattia. “Quello predisposto dal Notariato – spiega la dottoressa carpigiana Flavia Fiocchi, presidente del Consiglio Notarile di Modena – è un vero e proprio contratto e, come tale, soggetto alle disposizioni dettate per tutti i contratti in generale, per cui lo stesso non può essere sciolto che per mutuo consenso. La durata “naturale” del contratto di convivenza coincide con quella del rapporto stesso. Ciò non toglie che vi siano accordi destinati a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione della convivenza dei due partner: per esempio quelli che fissano le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di chiusura della relazione, al fine di evitare nel momento della rottura, tutte le discussioni e le rivendicazioni, dettate dalle inevitabili tensioni del momento. Se nel contratto sono contenuti anche accordi di questo tipo, alla cessazione del rapporto di convivenza, il contratto continuerà a trovare applicazione proprio per disciplinare la fase di definizione dei rapporti patrimoniali e la divisione dei beni comuni, mentre cesserà di produrre qualsiasi effetto relativamente a tutti i restanti accordi, dalle spese all’acquisto di beni in comune”.
Insomma care signorine se il vestito bianco non ha mai abitato i vostri sogni di bambina o, al contrario, se il vostro boyfriend è decisamente allergico alla fede nuziale, non disperate. Potete vivere per sempre conviventi e contenti. Basta correre ai ripari e difendere così il vostro amore o i vostri diritti dagli attacchi di consanguinei avvoltoi o dal desiderio di rivalsa che si scatena quando una relazione finisce. Buona convivenza!
Jessica Bianchi