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Eredità con beneficio d’inventario: regole, vantaggi e casi di decadenza

L'istituto dell’accettazione dell’eredità con beneficio d'inventario, disciplinata dagli articoli 484-511 del Codice Civile, è uno strumento di rilievo in campo successorio, poiché consente all’erede di accettare l’eredità circoscrivendo la propria responsabilità per i debiti del defunto entro i limiti del valore dell’attivo ereditario. La rubrica dell’Avvocato Laura Vincenzi.

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L’istituto dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, disciplinata dagli articoli 484-511 del Codice Civile, è uno strumento di rilievo in campo successorio, poiché consente all’erede di accettare l’eredità circoscrivendo la propria responsabilità per i debiti del defunto entro i limiti del valore dell’attivo ereditario. Il pagamento dei debiti del defunto viene di fatto limitato al valore dei beni ricevuti in eredità. Il chiamato all’eredità mantiene così separato il proprio patrimonio da quello del defunto. L’accettazione con beneficio d’inventario deve essere fatta mediante dichiarazione ricevuta da un Notaio o dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La dichiarazione deve essere inserita nel registro delle successioni conservato presso lo stesso Tribunale, nonché trascritta presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo dell’apertura della successione. La dichiarazione deve essere nel contempo preceduta o seguita dall’inventario stesso, che è sostanzialmente l’elenco dettagliato di tutte le attività, ovvero dei beni immobili, mobili, conti correnti, crediti etc. del defunto e di tutte le passività, ovvero i debiti del defunto, redatto nelle forme sancite dal codice di procedura civile di cui agli artt. 769 ss. c.p.c. Esso serve appunto per limitare la responsabilità dell’erede per i debiti ereditari esclusivamente entro il valore dei beni ricevuti. Per non decadere dal beneficio, divenendo così eredi puri e semplici e dovendo conseguentemente rispondere quali eredi dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio personale e senza alcun limite di valore, bisogna prestate molta attenzione a non commettere alcune violazioni. Ad esempio vendere, donare, sottoporre a pegno o ipoteca o transigere su qualsiasi bene dell’eredità senza l’autorizzazione del Giudice delle successioni fa decadere immediatamente dal beneficio. Omettere in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità, oppure inserire passività inesistenti, comporta la sanzione della decadenza. Pagare i creditori del defunto in violazione delle norme e dei termini stabiliti dal codice civile, non rispettando la procedura di liquidazione concorsuale dei beni e i titoli di prelazione dei crediti comporta la decadenza dal beneficio stesso. Anche il mancato rispetto dei termini temporali per l’esecuzione dell’inventario determina la decadenza. Nel caso in cui ad esempio il chiamato all’eredità sia nel possesso dei beni, ha 3 mesi dall’apertura della successione, prorogabili dal Tribunale per altri 3 mesi, per redigere l’inventario. Una volta completato l’inventario il chiamato avrà 40 giorni di tempo per decidere se accettare o rinunciare all’eredità, se non è stata già fatta la dichiarazione di accettazione beneficiata prima.