Nell’era dei social e delle condivisioni istantanee occorre prestare molta attenzione ai propri commenti sui post perché a seconda del tenore potrebbero acquisire rilevanza penale, se lesivi della reputazione altrui, oltre che prestarsi a richieste di risarcimento dei danni anche in sede civile. La fattispecie della diffamazione on line è regolata dall’art. 595 del Codice Penale, che sanziona l’offesa alla reputazione altrui comunicando con più persone. La diffusione via social, blog o chat configura allo stesso tempo l’aggravante del “mezzo di pubblicità”, con pene fino a 3 anni di reclusione o multe superiori a € 516. Il carattere pubblicistico delle piattaforme digitali conferisce infatti alla diffamazione una insita capacità diffusiva, ampliando la portata dell’offesa. Tale reato si configura in caso di insulti, denigrazioni, accuse infondate lasciate sotto i post, oppure attraverso la creazione di post denigratori, aventi lo scopo di screditare o danneggiare l’immagine di una persona o di un’azienda, oppure attraverso la diffusione di notizie non vere, o anche attraverso la condivisione con il pubblico di messaggi privati con l’intento di ledere l’altra persona. In sintesi perché un’affermazione sia considerata diffamatoria deve contenere espressioni denigratorie, offensive o false. La diffamazione è un reato procedibile a querela di parte. La vittima ha tempo tre mesi dalla conoscenza del fatto per presentare formale querela. La giurisprudenza di legittimità ha valutato la diffamazione on line altamente più lesiva proprio perché il mezzo telematico consente di raggiungere un numero indeterminato di persone. Conseguentemente la persona offesa dispone di strumenti di tutela anche in sede civile, potendo promuove nei confronti dell’autore del reato un’azione di risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Questa azione può essere esercitata sia con la costituzione di parte civile nel processo penale, sia tramite l’instaurazione di una autonoma causa civile di risarcimento dei danni. L’ammontare del risarcimento varia in base ai danni subiti. Se vi è stata una perdita del lavoro, di clienti o opportunità i danni possono essere anche ingenti.
Avvocato Laura Vincenzi E-mail:laura.vincenzi@tiscali.it