Unioni civili e convivenze: le nuove norme

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Il 5 giugno è entrata in vigore la Legge n. 76/2016 che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto. L’unione civile per essere tale dev’essere registrata davanti a un pubblico ufficiale alla presenza di due testimoni e il documento sarà registrato nell’archivio di stato civile. Non sono previste le pubblicazioni. Si potrà inoltre decidere di utilizzare un cognome comune. Il regime patrimoniale è la comunione dei beni, a meno che non si opti per la separazione dei beni, esprimendo tale volontà. Vi è l’obbligo come nel matrimonio dell’assistenza morale e materiale in relazione alle proprie capacità lavorative. Tuttavia,  diversamente dal matrimonio, tralasciando il tema delle adozioni, non sussiste l’obbligo di fedeltà; conseguentemente eventuali relazioni esterne non potranno assumere valore nel caso in cui uno dei due partner chieda lo scioglimento dell’unione. In caso di scioglimento non è contemplato il periodo di separazione: è sufficiente che uno dei partner presenti una comunicazione all’ufficiale di stato civile contenente la volontà di mettere la parola fine al rapporto. Dopo tre mesi dalla presentazione della comunicazione si potrà richiedere il divorzio in via giudiziale o attraverso la negoziazione assistita o, ancora, con un accordo sottoscritto davanti all’ufficiale di stato civile. In sede di divorzio, al partner più debole spetterà il diritto agli alimenti e l’assegnazione della casa. Per quanto riguarda le convivenze è possibile già da anni ufficializzarle, recandosi all’ufficio dell’Anagrafe comunale e presentando il modello di dichiarazione di residenza specificando che si tratta di “Convivenza per vincoli affettivi”. Coloro che desiderano una regolamentazione più compiuta della convivenza sotto l’aspetto degli obblighi e dei diritti, oltre a poter ricorrere al matrimonio o all’unione civile di cui sopra, possono stipulare presso un Notaio un contratto di convivenza. Tale contratto regolamenterà i rapporti patrimoniali e le questioni di interesse tra i conviventi, quali, ad esempio, la modalità di contribuzione per le spese comuni, la proprietà dei beni acquistati durante la convivenza, la disciplina dei rapporti in caso di cessazione della convivenza. In quest’ultimo caso anche per i conviventi è stato previsto, seppur in misura più limitata, il diritto agli alimenti a favore del partner che versa in  stato di indigenza per un tempo proporzionale alla durata del rapporto e secondo le norme del Codice Civile.

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